LEGGE 4 gennaio 2014, n. 2. Norme in materia di consorzi fidi | Confcommercio - Imprese per l'Italia - Siracusa
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LEGGE 4 gennaio 2014, n. 2. Norme in materia di consorzi fidi

L`ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO. IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA - la seguente legge

Siracusa, 28/01/2015

TESTO DELLA LEGGE R.S. n. 2/2014 DALLA GURS N. 3 DEL 17/01/2014 Supp.Ord.
http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/g14-03o/g14-03o.pdf

REGIONE SICILIANA
LEGGE 4 gennaio 2014, n. 2.
Norme in materia di consorzi fidi.
REGIONE SICILIANA
L`ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1.
Modifiche all`articolo 11 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11.
Aiuti sotto forma di contributi in conto interessi sulle operazioni creditizie garantite dai confidi 1. Il
comma 1 bis dell`articolo 11 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, è sostituito dal
seguente:
‘1 bis. Per le operazioni finanziarie accese nel 2013 a decorrere dall`1 gennaio 2014, il contributo di
cui alcomma 1 è concesso, con procedura a sportello, successivamente all`erogazione del
finanziamento sulla base degli interessi calcolati dalla banca nel complessivo piano di
ammortamento, esclusivamente per operazioni rateali a medio e a lungo termine. Le agevolazioni
regionali assistite da garanzie dei confidi possono essere concesse esclusivamente a condizione che
il confidi sia riconosciuto ai sensi dell`articolo 5.`.
2. Il comma 1 quater dell`articolo 11 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, è sostituito dal
seguente: ‘1 quater. Per le operazioni finanziarie garantite dai confidi riconosciuti ai sensi
dell`articolo 5 accese negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 ed in essere alla data del 30 settembre
2013, il contributo in conto interessi è concesso con procedura a riparto fra i soggetti aventi diritto.
Il beneficio calcolato sulla base degli interessi stabiliti con l`istituto di credito ed effettivamente
pagati, previa attività istruttoria per l`ammissione al finanziamento effettuata dai confidi, è erogato
per annualità e la relativa quota di beneficio ricade sullo stanziamento dell`anno fino ad
esaurimento delle risorse disponibili.`

Art. 2.
Norma transitoria sull`applicazione dell`articolo 3, comma 5 ter,
della legge regionale n. 11/2005 1.
Il limite massimo del punteggio di cui al comma 5 ter dell`articolo 3 della legge regionale 21
settembre 2005, n. 11, per il biennio 2013-2014, è fissato in 18.
2. A decorrere dall`esercizio finanziario 2014, per i consorzi fidi costituiti prevalentemente da
cooperative e loro consorzi, la somma dei punteggi prevista dal comma 5 ter dell`articolo 3 della
legge regionale n. 11/2005 è fissata in almeno 10 punti. Tale limite è innalzato di 2 punti per
ciascun anno successivo fino ad un massimo di 14.

Art. 3.
Norma finale
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 4 gennaio 2014.

CROCETTA
VANCHERI

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